La misura sarà in vigore dal 25 dicembre 2025, si attende l'entrata in esercizio del nuovo PortalTermico. Verrano fornite precisazioni in merito alla disciplina transitoria.
Il 19 dicembre 2025 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le Regole operative del Conto Termico 3.0, relative al D.M. 07/08/2025.
Il Conto Termico 3.0 sarà in vigore dal 25 dicembre e il documento interviene a disciplinare per tempo e nel dettaglio il funzionamento della misura che incentiva gli interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili con un sostegno in conto capitale fino a un massimo del 65% delle spese ammissibili.
Il documento fornisce, inoltre, precisazioni in merito alla disciplina transitoria dal precedente Conto Termico 2.0.
In particolare, per tutti gli interventi ammissibili alla previgente disciplina e realizzati entro il 25 dicembre 2025, la richiesta di accesso agli incentivi relativi al Conto Termico 2.0 deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi.
Chi intende usufruire del nuovo Conto Termico 3.0 (lavori conclusi dopo il 25 dicembre), in attesa dell’entrata in esercizio del nuovo Portaltermico, può procedere alla propria registrazione sul portale dedicato del GSE nella sezione Area Clienti https://areaclienti.gse.it/.
Il software Praticus-CT – prossimamente disponibile in versione aggiornata al Conto Termico 3.0 – ti permette di effettuare velocemente il calcolo degli incentivi in conto termico per tutte le tipologie di intervento e gestire in modo corretto la pratica.
L’incentivo del Conto Termico 3.0 varia in base al tipo di intervento e al soggetto richiedente;
Scarica le tabelle sintetiche a cura del GSE degli incentivi previsti dal Conto Termico 3.0, con massimali delle spese ammissibili e incentivo massimo erogabile (ove applicabili).
Sono previste due modalità per chiedere il Conto termico 3.0:
Per presentare richiesta di accesso, diretto o mediante prenotazione, il Soggetto Responsabile è tenuto preliminarmente a registrarsi sul portale dedicato del GSE nella sezione Area Clienti https://areaclienti.gse.it/.
In caso di accoglimento della richiesta, il GSE eroga, tramite bonifico bancario, gli importi dell’incentivo calcolato su base annuale, secondo la ripartizione nelle rate annuali prevista, oppure con un’unica rata nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo non sia superiore a 15.000 euro.
Il Conto Termico 3.0 entra in vigore il 25 dicembre 2025. Ciò significa che:
Come detto sopra, con riferimento agli interventi i cui Soggetti Ammessi siano imprese ed ETS economici, per i quali i lavori siano stati avviati dal 7 agosto 2025 e non conclusi alla data di entrata in vigore del Decreto, è consentito l’invio della richiesta preliminare di accesso al Conto Termico 3.0, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle Regole applicative.
Sino all’entrata in esercizio del nuovo Portatermico sarà possibile presentare la predetta richiesta, trasmettendo una comunicazione mediante pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., inserendo in oggetto “RICHIESTA PRELIMINARE IMPRESE CT3.0 (NOME IMPRESA)”.
Per data di conclusione dei lavori dell’intervento si intende la data di ultimazione dei lavori, e delle attività correlate, per le quali sono state sostenute le spese ammissibili agli incentivi.
La data di conclusione dell’intervento non può superare i 120 giorni dalla data di effettuazione dell’ultimo pagamento. Per i soggetti privati è ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a 120 giorni precedenti la conclusione dei lavori, a condizione che l’ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell’intervento.
La data di conclusione dell’intervento deve essere univocamente individuata nell’asseverazione di conformità al progetto delle opere realizzate, rilasciata dal tecnico abilitato o dal direttore lavori, obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/05.
Diverse le novità introdotte dal D.M. 07/08/2025 rispetto al Conto Termico 2.o: