Conto Termico 3.0

23 Dicembre 2025

Conto Termico 3.0: approvate le regole operative, al via gli incentivi

La misura sarà in vigore dal 25 dicembre 2025, si attende l'entrata in esercizio del nuovo PortalTermico. Verrano fornite precisazioni in merito alla disciplina transitoria. 

Il 19 dicembre 2025 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le Regole operative del Conto Termico 3.0, relative al D.M. 07/08/2025.

Il Conto Termico 3.0 sarà in vigore dal 25 dicembre e il documento interviene a disciplinare per tempo e nel dettaglio il funzionamento della misura che incentiva gli interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili con un sostegno in conto capitale fino a un massimo del 65% delle spese ammissibili.

Il documento fornisce, inoltre, precisazioni in merito alla disciplina transitoria dal precedente Conto Termico 2.0.

In particolare, per tutti gli interventi ammissibili alla previgente disciplina e realizzati entro il 25 dicembre 2025, la richiesta di accesso agli incentivi relativi al Conto Termico 2.0 deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi.

Chi intende usufruire del nuovo Conto Termico 3.0 (lavori conclusi dopo il 25 dicembre), in attesa dell’entrata in esercizio del nuovo Portaltermico, può procedere alla propria registrazione sul portale dedicato del GSE nella sezione Area Clienti https://areaclienti.gse.it/.

Il software Praticus-CT – prossimamente disponibile in versione aggiornata al Conto Termico 3.0 – ti permette di effettuare velocemente il calcolo degli incentivi in conto termico per tutte le tipologie di intervento e gestire in modo corretto la pratica.

Quali contributi sono previsti dal Conto Termico 3.0

L’incentivo del Conto Termico 3.0 varia in base al tipo di intervento e al soggetto richiedente;

  • di norma, non può eccedere il 65% delle spese sostenute sia per le PA che per i privati;
  • per le imprese: varia dal 25% al 65%;
  • può arrivare fino al 100% delle spese per i comuni con meno di 15.000 abitanti e specifici edifici pubblici (scuole, ospedali, RSA);
  • è erogato in rate annuali costanti (2–5 anni);
  • viene versato in un’unica rata nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo sia inferiore o uguale a 15.000 euro.
Scarica le tabelle sintetiche a cura del GSE degli incentivi previsti dal Conto Termico 3.0, con massimali delle spese ammissibili e incentivo massimo erogabile (ove applicabili).

Come si accede

Sono previste due modalità per chiedere il Conto termico 3.0:

  • accesso diretto mediante il Portaltermico, entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento;
  • prenotazione, per lavori ancora da avviare o in corso di realizzazione, riservata alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti del Terzo Settore.

Per presentare richiesta di accesso, diretto o mediante prenotazione, il Soggetto Responsabile è tenuto preliminarmente a registrarsi sul portale dedicato del GSE nella sezione Area Clienti https://areaclienti.gse.it/.

In caso di accoglimento della richiesta, il GSE eroga, tramite bonifico bancario, gli importi dell’incentivo calcolato su base annuale, secondo la ripartizione nelle rate annuali prevista, oppure con un’unica rata nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo non sia superiore a 15.000 euro.

Disciplina transitoria

Il Conto Termico 3.0 entra in vigore il 25 dicembre 2025. Ciò significa che:

  • il vecchio Conto termico 2.0 può essere chiesto a due condizioni: 1) conclusione dei lavori di realizzazione degli interventi entro il 25 dicembre 2025; 2) richiesta di accesso agli incentivi presentata entro il termine di 60 giorni dalla conclusione degli interventi;
  • il nuovo Conto termico 3.0 può essere chiesto con accesso diretto per i lavori conclusi dopo il 25 dicembre entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento.

Come detto sopra, con riferimento agli interventi i cui Soggetti Ammessi siano imprese ed ETS economici, per i quali i lavori siano stati avviati dal 7 agosto 2025 e non conclusi alla data di entrata in vigore del Decreto, è consentito l’invio della richiesta preliminare di accesso al Conto Termico 3.0, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle Regole applicative.
Sino all’entrata in esercizio del nuovo Portatermico sarà possibile presentare la predetta richiesta, trasmettendo una comunicazione mediante pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., inserendo in oggetto “RICHIESTA PRELIMINARE IMPRESE CT3.0 (NOME IMPRESA)”.

Per data di conclusione dei lavori dell’intervento si intende la data di ultimazione dei lavori, e delle attività correlate, per le quali sono state sostenute le spese ammissibili agli incentivi.

La data di conclusione dell’intervento non può superare i 120 giorni dalla data di effettuazione dell’ultimo pagamento. Per i soggetti privati è ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a 120 giorni precedenti la conclusione dei lavori, a condizione che l’ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell’intervento.

La data di conclusione dell’intervento deve essere univocamente individuata nell’asseverazione di conformità al progetto delle opere realizzate, rilasciata dal tecnico abilitato o dal direttore lavori, obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/05.

Le novità del Conto termico 3.0

Diverse le novità introdotte dal D.M. 07/08/2025 rispetto al Conto Termico 2.o:

  • estensione anche agli edifici non residenziali privati (ambito terziario);
  • incentivi all’installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e la realizzazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, purché installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con impianto a pompe di calore elettriche;
  • contributo anticipato per la redazione della diagnosi energetica riservato alle Pubbliche Amministrazioni e agli ETS non economici, pari al 50% della spesa da sostenere;
  • accesso all’incentivo esteso alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e alle configurazioni di autoconsumo collettivo;
  • equiparazione degli enti del terzo settore alle amministrazioni pubbliche;
  • incentivi a sistemi di riscaldamento bivalenti e pompe di calore add-on;
  • innalzamento dell’incentivo al 100% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati su edifici ad uso pubblico di proprietà di piccoli comuni con popolazione fino 15.000 abitanti, per interventi sugli edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del sistema sanitario nazionale;
  • per immobili pubblici ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici come NZEBcon aumento volumetrico fino al 25% e anche in sito diverso, purché all’interno del medesimo comune e nell’ambito di un “progetto integrato”;
  • ampliamento delle spese ammissibili: non solo i costi per la fornitura e posa in opera degli impianti e delle tecnologie oggetto di incentivo, ma anche le spese relative a progettazione, diagnosi energetiche, attestati di prestazione energetica (APE), sistemi di accumulo e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;
  • maggiorazione dell’incentivo per alcune categorie di interventi di efficienza energetica che utilizzano componenti esclusivamente prodotti nell’Unione Europea o che prevedono l’installazione di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al “registro delle tecnologie del fotovoltaico”.
  • revisione dei massimali di spesa specifici e assoluti per tenere conto dell’evoluzione dei prezzi di mercato.

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